Danno da ritardo ex art. 28 d.l. n. 69/2013 e suoi limiti oggettivi
Il TAR Piemonte ribadisce che nel caso di indennizzo “automatico” conseguente al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 28 d.l. n. 69/2013, è necessaria la presenza di alcuni elementi affinché lo stesso venga concesso.
Si richiede infatti quale elemento oggettivo, che il procedimento colpito da ritardo sia funzionale “all’avvio o all’esercizio dell’attività di impresa”: trattandosi di disciplina eccezionale, non è applicabile a ogni singolo procedimento legato all’esercizio (in generale) dell’attività di impresa, ma solo a quei procedimenti strettamente legati all’accesso all’attività medesima e al farsi strada nel mercato, attività che il ritardo della P.A. troncherebbe sul nascere.
Inoltre, tale articolo deve considerarsi ad oggi inutiliter datum, poiché, inserito nel sistema delle norme in via sperimentale, non è mai stato confermato nei termini previsti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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