Danno non patrimoniale da mancato godimento dell’immobile di abitazione

25 Set 2020
25 Settembre 2020

Il Tribunale di Vicenza ha accertato la responsabilità ex art. 1669 c.c. del venditore-costruttore e del progettista-D.L. per aver venduto una casa che poi è franata per essere stata costruita su un terreno inadatto.

Oltre al danno patrimoniale, il Tribunale condannava detti soggetti a risarcire il danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale, quantificato equitativamente in €50 al giorno per persona per gli anni che vanno dal tempo dell’allontanamento forzato dalla casa fino al tempo in cui la famiglia avrebbe potuto tornare nell’abitazione se avesse fatto riparare l’immobile.

Seppur con laconica motivazione, il Tribunale lascia intendere che il diritto di proprietà, ma ancor più il diritto all’abitazione, rientrano tra quei superiori valori costituzionalmente protetti che, se lesi, comportano il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. anche in assenza di un reato, come stabilito dalla Corte di cassazione nelle cd. sentenze di San Martino del 2008.

La Suprema Corte – seppur in materia di immissioni intollerabili – ha precisato che quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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