Inapplicabilità dell’indennizzo ex art. 11, co. 4 l. n. 241/1990 agli accordi tra PP.AA.
Il TAR Piemonte si è di recente espresso in merito alla possibilità o meno di applicare l’art. 11, co. 4 della l. n. 241/1990 (relativo all’indennizzo spettante ai privati il cui interesse venga frustrato dal recesso unilaterale della P.A. da un accordo procedimentale) anche agli accordi tra le Amministrazioni ex art. 15 l. proc. amm.
In merito ha rilevato che, trattando l’art. 11 di rapporti sproporzionati tra privati e Amministrazione e l’art. 15 di rapporti equiordinati tra PP.AA., le due situazioni non possono essere parificate tra loro. Pertanto, correttamente non è stato previsto il richiamo al citato comma 4 nell’art. 15 della l. n. 241/1990: tale indennizzo finirebbe infatti per frustrare la ratio di cooperazione che sottende agli accordi tra Amministrazioni, e costituirebbe un ulteriore aggravio per la fiscalità generale.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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