Sul principio di precauzione
Il TAR Piemonte si è di recente soffermato sul principio comunitario di precauzione e sulla sua portata, in relazione allo sversamento di una possibile sostanza nociva.
Il Giudice ha sottolineato che, per invocare tale principio, è necessario che vi sia un fenomeno potenzialmente pericoloso, appurato ed individuato in base ad una valutazione la più possibile completa, che però non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza. In tale caso la P.A. deve fornire la prova della nocività del fenomeno, anche solo potenziale; per poi riversare l’onere della prova dell’assenza di pericolo sull’impresa destinataria del provvedimento amministrativo.
Il TAR ha peraltro specificato che, per provare la nocività del fenomeno, la P.A. può eterointegrarsi, non essendo limitata alle proprie conoscenze, ma potendo fare riferimento a studi esterni, anche stranieri o provenienti da altre PP.AA. competenti in altri ambiti.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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