La domanda del privato di condanna della P.A. alla buona manutenzione di un corso d’acqua
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la competenza esclusiva, attribuita alla P.A. dall’art. 2 r.d. 523/1904, in ordine alle opere da eseguire negli alvei e contro le sponde dei corsi d’acqua, non preclude la proponibilità di un’azione giudiziale volta ad ottenere la condanna della P.A. stessa all’adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza del corso d’acqua, quando la domanda non investa l’esercizio di poteri autoritativi né le scelte discrezionali riservate alla P.A., ma sia diretta esclusivamente a far valere l’obbligo di attivarsi imposto dal principio del neminem laedere. In tali ipotesi, il giudice può accertare l’obbligo della P.A. di provvedere ed emettere condanna ad un facere ex artt. 2043 e 2051 c.c., restando riservata alla P.A. l’individuazione delle opere tecnicamente idonee, secondo le modalità e le procedure ritenute più appropriate.
Secondo una lettura evolutiva dell’art. 141 r.d. 1775/1933, le relative azioni possessorie e nunciatorie in materia di acque pubbliche vanno oggi proposte dinanzi al giudice ordinario competente a norma dell’art. 21 c.p.c. All’esito della fase sommaria, le parti hanno l’opzione se proseguire o no il rapporto processuale in sede di merito. Nel primo caso, il Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) competente per territorio potrà conoscere dell’appello avverso le decisioni assunte dal giudice ordinario all’esito del giudizio di merito sull’azione possessoria o nunciatoria. Invece, le domande cautelari ex art. 700 c.p.c. devono essere conosciute dal TRAP competente, che provvede in tal caso con ordinanza reclamabile davanti al TSAP.
In materia di acque pubbliche, non vi è alcuna preclusione per il giudice ordinario e/o il TRAP, nell’ambito delle rispettive competenze, a pronunciarsi in relazione ad una domanda di condanna della P.A. ad un facere specifico, sia essa proposta sub specie di azione nunciatoria, sia (a maggior ragione) quando essa sia stata proposta nelle forme del giudizio ordinario, dovendosi, in tale secondo caso, inquadrare la domanda nell’alveo della condanna al risarcimento del danno in forma specifica.
Nel caso di specie, la domanda del privato è stata rigettata, in quanto non connessa alla deduzione di un evento dannoso specifico, ma al timore del reiterarsi di fenomeni alluvionali e franosi già verificatisi in passato.
Post di Alberto Antico – avvocato

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