Onere della prova in materia di risarcimento del danno da parte della P.A.
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere un’azione risarcitoria intentata dai genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, in particolari condizioni di salute, per il mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per la sessione 2019-2020.
In quella sede, il Consiglio ha affermato che, alla luce della natura extracontrattuale della responsabilitĂ della P.A., spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare:
- sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere il danno-evento, derivante dalla condotta, cioè la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, nonché il danno-conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;
- sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia della P.A. o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano colpa.
Post di Daniele Iselle
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