Spettano al G.O. le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla tardività dell’assunzione a seguito di concorso pubblico
Lo ha affermato il TAR Palermo, poiché tali questioni attengono al rapporto di pubblico impiego e non all’illegittimità della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, la tardività era dovuta al fatto che il privato aveva chiesto e ottenuto (con separato giudizio, innanzi al G.A.) l’annullamento della sua collocazione in graduatoria, con conseguente avanzamento tra i posti che garantivano l’assunzione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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