Sul risarcimento del danno nel caso di mancata approvazione del piano attuativo adottato
Il TAR Veneto precisa che il comune non ha l'obbligo di approvare un piano attuativo già adottato, perchè rimane titolare della potestà pianificatoria.
Il TAR, rilevato che il comune ha tergiversato parecchio, tuttavia esclude che debba essere risarcito un danno collegato con l'interesse positivo e anche un danno da ritardo (perchè il danno da ritardo presuppone che un certo bene della vita spetti all'interessato); in astratto sarebbe risarcibile l'interesse negativo, a titolo di responsabilità precontrattuale, che però non viene riconosciuto nel caso in esame.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!