Tornate efficaci le vecchie disposizioni sul danno differenziale, precedenti alla modifica del 2018
La legge 28 giugno 2019, n. 58 ha cancellato le lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1126 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Tornano, così, efficaci le precedenti disposizioni sul “danno differenziale”.
Della riforma del 2018 rimane in vigore la disposizione relativa all'azione di regresso dell'INAIL verso il datore di lavoro.
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