Titoli edilizi illegittimi e abusi edilizi: buona fede del privato e colpa grave del Comune
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha stabilito che se il Comune scopre alcune dichiarazioni mendaci contenute in una pratica edilizia anche dopo i 12 mesi dal rilascio e/o dal perfezionamento del titolo edilizio, può annullarlo in autotutela esclusivamente se motiva la prevalenza dell’interesse pubblico, trattandosi comunque di una scelta discrezionale.
Fermo restando la possibile non condivisione di tale assunto, la pronuncia in esame sembra comunque aprire un innovativo spiraglio alla tutela dell’affidamento del cd. proprietario incolpevole.
Nello specifico, il Collegio sembra valorizzare due circostanze che, finora, la giurisprudenza prevalente non sembra mai aver considerato dirimenti: 1) il fatto che il Comune avrebbe potuto accorgersi agevolmente ed in più occasioni della dichiarazione non veritiera; 2) la buona fede dell’acquirente.
Dalla sommatoria di tali presupposti i Giudici giungono così a tutelare il soggetto estraneo agli abusi edilizi commessi dal proprio dante causa, rimproverando altresì la colpa grave del Comune.
Che sia davvero l’inizio di un nuovo filone giurisprudenziale che, in attesa dell’auspicata riforma normativa sulle sanatorie edilizie ad opera del legislatore statale, miri a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici di quei soggetti completamente estranei agli abusi edilizi perpetrati da terzi?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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