Agevolazioni fiscali e tolleranze costruttive

01 Ott 2024
1 Ottobre 2024

L'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 380 del 2001, rubricato "Disposizioni fiscali", prevede: "1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".

A una prima lettura tale comma potrebbe sembrare scoordinato con quanto prevede in materia di tolleranze ai fini edilizi e urbanistici l'articolo 34-bis del D.P.R. 380, il quale al comma 1-bis, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,  consente tolleranze anche superiori al 2%,  fino al 6% (il comma 1, invece, prevede la tolleranza del 2% per tutti gli interventi, realizzati anche dopo il 24 maggio 2024).

A mio parere lo scoordinamento è solo apparente, in quanto l'articolo 49, comma 1, era presente già nel testo originario del D.P.R. 380 del 2001, prima che il legislatore inserisse nel D.P.R. 380 il concetto di tolleranza, con la conseguenza che esso rappresentava per l'interessato una norma più favorevole dal punto di vista fiscale rispetto a quello edilizio, che non prevedeva alcuna tolleranza (con la conseguenza che all'epoca anche una difformità inferiore al 2% era un piccolo abuso dal punto di vista edilizio).

Ricordiamo che la tolleranza del 2% dal punto di vista (solo) fiscale era contenuta già nell'articolo 41-ter della legge 1150 del 1942, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

Oggi, però, ciascuna tolleranza prevista dall'articolo 34-bis "non costituisce violazione edilizia" e, quindi, a mio parere non dovrebbe escludere i benefici fiscali, senza bisogno di invocare l'art. 49, comma 1.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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