Anche il condono edilizio del 1985 può essere negato se l’opera viola le distanze e i diritti dei terzi
Il TAR Pescara precisa che, se l'opera abusiva contrasta coi diritti dei terzi (per esempio per la violazione delle distanze), il comune non ha l'obbligo di rilasciare il condono con la clausola "fatti salvi i diritti dei terzi", ma può respingerlo per evitare di incorrere in responsabilità civile verso i terzi.
Per la possibile rilevanza dei diritti dei terzi sulla legittimazione a chiedere la sanatoria, si veda anche il post successivo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Buon giorno, questa sentenza pone non pochi problemi!!! Nel condono edilizio – e soprattutto il primo – non ci siamo mai preoccupati del rispetto delle distanze né da codice civile, né da d.m. 1444/1968. La legge era presentata come derogatoria quasi a tutto (ad eccezione, naturalmente, del rispetto dei principi di tutela dei beni culturali e paesaggistici, statici, di iendificabilità assoluta, ecc. insomma quelli insuperabili…. ) Poi nel tempo, le maglie si sono ristrette sempre più, basti vedere cosa è accaduto con l’agibilità delle opere condonate: da automatismo a certificazione che deve avere come presupposto il rispetto delle altezze minime del d.m. 1975. Il problema è che definiamo oggi procedimenti avviati anche negli anni 1985-1986-1987 e oggi , dopo 30 anni, diciamo che non vanno bene perché non rispettano le distanze…. mahhh. e tutti gli altri che abbiamo già rilasciato????
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