Condono e silenzio-assenso
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 35 l. 47/1985, il silenzio-assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma solo in virtù dell’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa del Comune e dell’adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l’accoglimento della domanda, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità del condono.
Nel caso di specie, il silenzio-assenso non si era formato in quanto il manufatto oggetto della domanda di condono aveva una volumetria ampiamente superiore il limite volumetrico di 750 mc previsto dall’art. 39 l. 724/1994.
Post di Alberto Antico – avvocato
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