Istanza di condono per un abuso edilizio in area con vincolo ferroviario
Il TAR Veneto ha affermato, per i procedimenti di condono in area vincolata, la necessità ex art. 32 l. 47/1985 del parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, anche nell’ipotesi in cui il vincolo medesimo sia intervenuto in un momento successivo alla realizzazione dei manufatti abusivi, rilevando allo scopo esclusivamente la data di valutazione della domanda di sanatoria.
Con specifico riferimento al vincolo ferroviario, il parere dell’Autorità preposta dev’essere chiesto anche in caso di ampliamento, oltre che di realizzazione ex novo, di manufatti, ai sensi dell’art. 49 d.P.R. 753/1980.
Nel sistema delineato dagli artt. 31 ss. l. 47/1985, il parere negativo formulato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo ha valore vincolante e preclusivo del procedimento di condono edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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