Doppia conformità e diritto di prevenzione
Il T.A.R. ricorda che per ottenere la sanatoria edilizia di un’opera abusiva, occorre dimostrare la cd. doppia conformità. Nella medesima sentenza il Collegio afferma che il criterio della prevenzione non può essere utilizzato ai fini della sanatoria, dato che esso non si applica alle sopraelevazioni accessorie realizzate nel corso del tempo - come nel caso di specie - , ma solo alle costruzioni che sono state costruite sul confine, o in deroga all’eventuale distanza prevista dallo stesso, sin dall’origine. In ragione di ciò, il T.A.R. ha disposto l’annullamento del permesso di costruire con il quale il Comune di Verona aveva sanato la sopraelevazione del fabbricato di un piano abitabile e di un sottotetto ad utilizzo soffitta, con creazione di una nuova unità abitativa con accesso indipendente, modifiche distributive e prospettiche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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