Falsità ideologica nelle dichiarazioni finalizzate ad ottenere un PdC in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001
La Corte di cassazione penale ha affermato che il reato di falsità ideologica nelle dichiarazioni finalizzate ad ottenere un PdC ai sensi dell’art. 20, co. 13 T.U. edilizia si applica anche alle dichiarazioni finalizzate al PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. cit.
Nel caso di specie, il tecnico professionista asseveratore e direttore dei lavori attestava il falso nell’accertamento di conformità finalizzato ad una sanatoria, asseverando sia la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi, sia la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici approvati, oltre che alle norme vigenti aventi incidenza sull’attività edilizia, nonostante l’abusività del fabbricato avesse già condotto ad una precedente condanna penale.
Sul punto, il dott. ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ha redatto un commento che volentieri pubblichiamo.
La sentenza in parola suscita alcuni interrogativi sull’estensibilità del principio affermato anche alle SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4 T.U. edilizia (e se di conseguenza il tecnico che dichiari il falso incorra nel reato ex art. 19, co. 6 l. 241/1990); nonché sul rapporto di concorso di reati, oppure di specialità intercorrente tra la fattispecie ex art. 20, co. 13 T.U. edilizia e quello ex art. 481 c.p.
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