Formazione del silenzio-assenso sul condono
Il TAR Veneto ha ricordato che per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, non è solo necessaria la presentazione della domanda completa dei pagamenti prescritti e il decorso del termine previsto dalla legge pari a 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, ma anche la prova dell’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge come condizioni essenziali per poter sanare l’abuso realizzato, con onere della prova in capo al privato istante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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