Interventi eseguiti in totale difformità dal PdC
La Corte di cassazione penale ha affermato che, per questo tipo di illeciti edilizi (art. 33 T.U. edilizia), qualora le opere abusive siano interconnesse con opere assentite, la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di quella lecitamente realizzata, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e che, dunque, il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva; in tal caso, infatti, non potrà che addivenirsi ad una demolizione integrale del manufatto.
Qualora si voglia invocare la fiscalizzazione ex art. 33, co. 2 T.U. edilizia, l’impossibilità della demolizione deve avere carattere oggettivo e assoluto: laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle abusive, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell’intero edificio, evenienza che costituisce l’unico limite a detto ripristino.
Post di Daniele Iselle
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