Istanza di condono e termine perentorio per le integrazioni documentali
Il TAR Veneto ha affermato che il termine di tre mesi per l’integrazione documentale di un’istanza di condono ai sensi dell’art. 39, co. 4 l. 724/1994 è stato ritenuto perentorio sia dalla giurisprudenza penale che da quella amministrativa, producendo la sua scadenza l’effetto di rendere improcedibile la domanda di condono.
La predetta disciplina, introdotta dalla l. 662/1996, è stata ritenuta applicabile anche alle domande di condono precedentemente presentate ai sensi della l. 47/1985 per le quali non fosse maturato il silenzio-assenso a causa della carenza di integrazioni documentali necessarie, come previsto dall’art. 49, co. 7 l. 449/1997.
L’improcedibilità della domanda deve tuttavia essere oggetto di una statuizione espressa del Comune, con la conseguenza che finché questa non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta dall’istante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a determinazioni diverse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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