Istanza di condono e termine perentorio per le integrazioni documentali

20 Ott 2025
20 Ottobre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il termine di tre mesi per l’integrazione documentale di un’istanza di condono ai sensi dell’art. 39, co. 4 l. 724/1994 è stato ritenuto perentorio sia dalla giurisprudenza penale che da quella amministrativa, producendo la sua scadenza l’effetto di rendere improcedibile la domanda di condono.

La predetta disciplina, introdotta dalla l. 662/1996, è stata ritenuta applicabile anche alle domande di condono precedentemente presentate ai sensi della l. 47/1985 per le quali non fosse maturato il silenzio-assenso a causa della carenza di integrazioni documentali necessarie, come previsto dall’art. 49, co. 7 l. 449/1997.

L’improcedibilità della domanda deve tuttavia essere oggetto di una statuizione espressa del Comune, con la conseguenza che finché questa non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta dall’istante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a determinazioni diverse.

Post di Alberto Antico – avvocato

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