La demolizione e ricostruzione per essere ristrutturazione deve riprendere fedelmente l’edificio preesistente
La sentenza del TAR Veneto n. 832 del 2013 si occupa di un caso nel quale il Comune ha respinto una domanda di sanatoria edilizia.
Gli interventi eseguiti dalla ricorrente hanno dato luogo, a seguito di demolizione degli edifici preesistenti, alla realizzazione di edifici che risultano diversi per sagoma e volume, nonché per caratteristiche architettoniche da quelli originari: come, infatti, evidenziato dall’amministrazione e non contestato dalla stessa istante, trattasi di interventi che, al di là della qualificazione ad essi attribuita dall’esecutore, hanno dato luogo ad ampliamento di volumi preesistenti (realizzazione di un nuovo piano e di un volume interrato), nonché l’impiego di nuovi materiali e la modifica delle aperture, con
evidente variazione dello stato di fatto riferibile agli edifici originari.
Una delle questione che si è posta è se l'intervento fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia.
Scrive il TAR: "Appare quindi incontestabile che detta tipologia di modifiche apportate al preesistente nonché l’avvenuta demolizione senza autorizzazione dei vecchi edifici, assuma i connotati della nuova costruzione piuttosto che della ristrutturazione edilizia, la quale, anche se eseguita mediante demolizione e ricostruzione, deve pur sempre riprendere fedelmente l’edificio preesistente, circostanza che, come evidenziato, nella fattispecie non si è verificata".
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