La fiscalizzazione si valuta nella fase esecutiva dell’ordinanza di demolizione
Il TAR Veneto ha affermato che la sanzione alternativa alla demolizione, cd. fiscalizzazione (nel caso di specie, ex art. 34 d.P.R. 380/2001) non costituisce l’esito ordinario né automatico del procedimento sanzionatorio e può essere valutata dalla P.A. solo nella fase esecutiva, in quanto si applica, su richiesta dell’interessato, in via eccezionale e derogatoria, qualora risulti l’oggettiva impossibilità di procedere alla riduzione in pristino delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio.
In pratica il Comune dovrebbe prima emanare l'ordinanza di demolizione e solo in un secondo momento sostituirla con la sanzione pecuniaria da fiscalizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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