Leggi di condono e risvolti penali
Nel caso di specie, il giudice penale accertava un abuso edilizio ed ordinava la sua demolizione.
Rispetto a quell’abuso, il privato aveva provato a chiedere un condono ai sensi della l. 47/1985, ma il condono era stato rigettato, per mancata dimostrazione del completamento dell’opera entro il tempo utile.
In sede penale, il privato provava a sostenere che, avendo completato l’opera entro il 1994, e comunque entro il 2003, poteva beneficiare delle leggi di condono successive.
La Corte di cassazione penale ha respinto questa tesi.
Ogni procedimento di condono non può che valutarsi rispetto alla disciplina cui afferisce la domanda, senza che sia evocabile alcuna automatica estensione – non prevista – di altre distinte e diverse successive discipline, ancorché afferenti in astratto al medesimo istituto del condono.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!