Mancata formazione del silenzio-assenso nelle istanze di condono edilizio

15 Gen 2020
15 Gennaio 2020

Il TAR Veneto ha di recente ribadito che il formarsi del silenzio-assenso ex art. 32, co. 37 l. n. 326/2003, nelle istanze di condono edilizio, è possibile solamente quando la domanda corrisponde perfettamente al modello legale; in mancanza invece di alcuni elementi, non potrà mai dirsi perfezionata la fattispecie.

In tale caso, quindi, non sarà nemmeno necessario alcun annullamento in autotutela (né i relativi presupposti) per negare il condono edilizio.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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