Mancata formazione del silenzio-assenso nelle istanze di condono edilizio
Il TAR Veneto ha di recente ribadito che il formarsi del silenzio-assenso ex art. 32, co. 37 l. n. 326/2003, nelle istanze di condono edilizio, è possibile solamente quando la domanda corrisponde perfettamente al modello legale; in mancanza invece di alcuni elementi, non potrà mai dirsi perfezionata la fattispecie.
In tale caso, quindi, non sarà nemmeno necessario alcun annullamento in autotutela (né i relativi presupposti) per negare il condono edilizio.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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