Onere della prova della datazione dell’abuso edilizio
Il Consiglio di Stato ha ricordato che è in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso), assoggettato a ingiunzione di demolizione, l’onere di provare il carattere risalente del manufatto. Tale conclusione vale non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche in generale per poter escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi.
Tale onere discende attualmente dagli artt. 63, co. 1 e 64, co. 1 c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità. Detto onere, prima ancora che di carattere processuale, vale nei rapporti tra l’interessato e la P.A., la quale in termini generali, in presenza di un manufatto non assistito da un titolo abilitativo che lo legittimi, ha solo il potere dovere di sanzionarlo ai sensi di legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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