Per applicare l’art. 34, c. 2, D.P.R. 380/2001 non è sufficiente dire che la demolizione dell’abuso comporterebbe di mettere mano anche sulla parte conforme
Il TAR ricorda che l’art. 34, c. 2, D.P.R. 380/2001 è applicabile solo quando sia "oggettivamente impossibile" procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, per le sue conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio.
Non costituisce una impossibilità oggettiva la situazione in cui per demolire la parte difforme sia necessario intervenire anche sulla parte conforme, se questo non pregiudichi la stabilità dell'intero edificio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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