Primo condono e normativa igienico-sanitaria
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 35, co. 19 l. 47/1985 (in materia di rilascio dell’agibilità su immobili condonati, in deroga alle disposizioni di rango regolamentare) non consente la deroga – non solo delle disposizioni di rango legislativo, ma – anche delle norme tecniche secondarie direttamente attuative delle disposizioni primarie attinenti alla salubrità e vivibilità degli ambienti, quali sono quelle del d.m. 05.07.1975.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Fatto salvo quello che dirĂ il nuovo regolamento, che andrĂ a sostituire di DM del 75′-
Basterebbe applicare, AD OGGI ANCORA NO, la norma do cui al Dpr 380/2001:art.24
7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera n), della legge n. 120 del 2020)
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