Quando è ammissibile la cd. “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio?
Il TAR Piemonte ha ribadito in quali ipotesi è ammessa la cd. “fiscalizzazione” dell’abuso ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001.
Il Giudice Amministrativo ha infatti ricordato che il fondamento per la richiesta di fiscalizzazione dell’abuso può essere solo la parziale difformità dell’immobile realizzato da quello in progetto, mentre non è possibile per gli immobili realizzati in totale difformità o con variazione essenziale, in quanto la fiscalizzazione è permessa solo per le ipotesi meno gravi di abusi. E difatti l’art. 34 T.U. Edilizia non può estendersi fino a divenire principio generale per qualunque genere di abuso (comportandone quindi sempre la sanabilità), posto che tale interpretazione risulterebbe contra legem: la disciplina edilizia, infatti, distingue nettamente le tipologie di abusi che possono realizzarsi sugli immobili, ricollegandovi conseguentemente sanzioni diverse.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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