Azione avverso l’asserita discriminazione della P.A. (in materia di edilizia residenziale pubblica)
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione contro la discriminazione ex art. 44 d.lgs. 286/1998, cd. T.U. immigrazione, è esperibile anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico, mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il G.O. disapplicare l’atto denunziato, assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa.
La tutela antidiscriminatoria erogata dal G.O. opera anche per le discriminazioni attuate nell’ambito di procedimenti amministrativi e con riguardo ad atti espressione di potestà pubblicistica, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 43 e 44 T.U. immigrazione - che letti unitamente includono nei comportamenti discriminatori anche gli atti della P.A. - e dell’art. 28, co. 5 d.lgs. 150/2011, secondo cui il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando anche nei confronti della P.A. ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.
Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia avverso un atto considerato discriminatorio, qualora la parte non proponga l’azione di cui all’art. 44 T.U. immigrazione, esperibile solo dinanzi al G.O., bensì impugni il provvedimento amministrativo con ordinaria azione di annullamento, al fine di ottenerne la caducazione: l’art. 44 cit. non è una norma attributiva di giurisdizione in ordine ad una materia, ma piuttosto una disposizione che configura una specifica tutela processuale, in un’ottica di rafforzamento (e non di riduzione) della protezione del discriminato. La discriminazione non configura una materia, ma integra la violazione del relativo divieto, che può essere perpetrata in ogni campo, assumendo una dimensione trasversale.
Il discriminato, laddove non intenda avvalersi della specifica tecnica di tutela di cui all’art. 44 cit. e scelga di impugnare il provvedimento, azionando l’interesse legittimo (nel caso in esame, quello pretensivo al conseguimento dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica), rispetto a cui resta confermata la giurisdizione del G.A., ben può denunciare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del divieto di discriminazione e delle discipline che ne costituiscono attuazione, non potendosi fare discendere dall’art. 44 cit., che si limita a disciplinare una tecnica di tutela processuale, il divieto del G.A. di annullare un provvedimento discriminatorio, né una menomazione delle tutela del discriminato.
In materia di edilizia pubblica sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., nella fase pubblicistica di assegnazione dell’alloggio, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. b c.p.a.: la giurisdizione esclusiva del G.A. può ricomprendere anche i diritti fondamentali, non suscettibili di essere compressi o affievoliti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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