C’era un volta il Veneto bello

23 Ott 2023
23 Ottobre 2023
Condivido con voi alcuni passi tratto dal libro del sociologo milanese Stefano Allevi, che insegna a Padova, "Dizionario del Nordest", edito da Ronzani.
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Si legge nel libro: "Il Veneto, come noto, negli ultimi decenni ha costruito molto, troppo, e quel che è peggio, male: ciò che è un insulto alla sua storia, fatta di città e borghi equilibrati, meravigliosamente a misura d'uomo e capaci di elevarlo, universalmente ammirati e invidiatici proprio per la loro misura e proporzione, e di case, ville, castelli, chiese, monasteri, individualmente belli anche perché armonicamente inseriti nel territorio. Quella storia, tuttavia, pare così dimenticata da appartenere ad altri... E così ogni paese ha la sua zona industriale, ogni zona industriale i suoi capannoni... e la terribile bruttezza, anzi, diremmo, inventando un neologismo, il processo di "bruttificazione" di un territorio che era curato, armonico, bellissimo anche nella sua povertà... questo disastro urbanistico e civile non può essere imputato ad altri. Esso è figlio del Veneto, della sua classe dirigente, dei suoi appetiti, della sua cultura dominante, dunque della sua popolazione tutta...".
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Il fatto che in Lombardia o in altre parti d'Italia la situazione sia simile non cambia la situazione descritta dal Prof. Allevi con riferimento al Veneto.
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Dario Meneguzzo

Amazon.it: Dizionario del Nordest. Contributi per l'analisi di un immaginario - Allievi, Stefano - Libri

7 replies
  1. Anonimo says:

    Avvocato sarebbe il caso di dire: FERMATE la lr. n. 55/2012- sono tutti ampliamenti in zona agricola –

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  2. Anonimo says:

    S I CITANO ALCUNI PASSAGGI DELLA SENTENZA DEL PRETORE di Cittadella del 1988, sulla l.r. Veneto n. 1/1982

    L’art. 9 della Costituzione pare violato per lo spregio al paesaggio: l’intera disciplina urbanistica ha la funzione di garantire l’ordinato sviluppo della edificazione sul territorio, diviso in zone omogenee; e’ vero che la regione Veneto si e’ sempre preoccupata soltanto a parole della tutela dell’ambiente, tradendo clamorosamente nei fatti le affermazioni di principio (basti pensare alla l.r. Veneto n. 44/1982 sull’attivita’ di cava, alla l.r. n. 33/1985 intitolata “Norme a tutela dell’ambiente”, alla l.r. n. 61/1985 intitolata “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” che favoriscono con molteplici espedienti gli aggressori del territorio), ma la citata l.r. Veneto n. 1/1982, riconoscendo una indiscriminata facolta’ di ampliamento sulla sola base di semplici promesse (si badi bene al fatto che non sono previste sanzioni amministrative per chi, realizzato l’ampliamento, non rispetti la finalita’ in forza della quale aveva presentato domanda di concessione) in contrasto con gli strumenti urbanistici si pone in aperto contrasto con il dettato costituzionale, favorendo un ulteriore degrado del territorio.

    – Che si tratti di sostanziale sanatoria e’ provato anche dalle acrobazie dialettiche della circolare g.r. Veneto n. 25 del 29 giugno 1982 dalle quali si ricava una inequivoca volonta’ di mantenere in essere quelle costruzioni, al di la’ delle apparenti dichiarazioni di principio:

    si ricordi che l’art. 3 della l.r. Veneto n. 1/1982 consente “ampliamenti” fino a m(Elevato al Quadrato) 2.000 (duemila) -, e di cittadini abitanti in zone residenziali che vedono altrettanto improvvisamente investiti i propri giardini, le proprie case, le proprie persone dalle usuali molestie – rumori, smog – di nuovi o ingranditi insediamenti produttivi) potrebbe supplire alla mancanza di questa.
    In realta’, pero’ vi e’ anche una giuridica rilevanza: sotto il profilo amministrativo, anzitutto, la declaratoria di illegittimita’ costituzionale della legge determinerebbe la necessita’ di annullare le concessioni rilasciate per la conseguente illegittimita’ (con evidente sollievo per l’ambiente finalmente difeso) e, soprattutto, impedirebbe al legislatore regionale, di apportare nuove proroghe o di approvare nuove analoghe normative (delle quali si parla con
    sempre maggiore insistenza: se si esamina l’articolo unico l.r. n. 11/1987, si puo’ vedere che il legislatore regionale veneto ha addirittura previsto la possibilita’ di adottare varianti allo strumento urbanistico generale dei comuni per insediamenti preesistenti “localizzati in difformita’ dalle destinazioni di piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilita’ della zona”, cioe’, in pratica, una variante ad hoc che tenga conto dei singoli interessi privati e non degli interessi collettivi valutabili nella stesura dei piani regolatori e che consenta di ampliare senza limiti di sorta singoli edifici in contrasto con la destinazione di zona: in sostanza, di perpetrare abusi coperti dal manto della legalita’ formale); sotto il profilo penale, invece, la illegittimita’ della concessione renderebbe il manufatto abusivo, o comunque in contrasto con gli strumenti urbanistici, al di la’ dei profili accusatori prospettabili allo stato e da verificare nel corso della istruttoria ancora in embrione.

    -E non si trascuri, da ultimo, lo stravolgimento ecologico e personologico di un territorio, tra i piu’ fertili d’Italia e di una popolazione tra le piu’ laboriosamente dedite all’agricoltura di fatto forzosamente trasformate (in base a scelte economiche provenienti dall’alto) in industriali, senza preparazione ambientale e culturale alcuna: cio’ che – sotto il profilo individuale – pone delicati profili di conflitto anche con l’art. 2 della Costituzione.

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  3. Fernando Lucato says:

    “La mia non è una osservazione ottimista”. E infatti la bellezza ereditata “decade d’anno in anno. Il paesaggio è imbruttito da costruzioni volgari e da nuove usanze […] Più che d’un vero mutamento, si ha la visione di un’antica vita che si vanifica […] La civiltà diventa endemica senza giungere più all’intelligenza e all’amore; gli abitanti assomigliano a ospiti occasionali; senza storia, su un fondale storico. Si devono a questo, ritengo, le brutture edilizie perpetrate per speculazione, ma soprattutto per mancanza di affetto” (Guido Piovene, Viaggio in Italia, pp. 45-46)

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  4. Anonimo says:

    L’aspetto critico sarebbe quello dell’utilizzo delle modalità più consone per tutelare i legittimi interessi dell’imprenditore contemperandoli con l’interesse pubblico. Oggi gli interessi dell’imprenditore posso essere attivati con procedura straordinaria prevista dall’art. 8 del Dpr 160/2010, tradotto lr n. 55/2012 (art. 4)- per cui permette, non avviando una ordinaria domanda di variante urbanistica, con tale legge regionale si permette surrettiziamente di trasformare tale procedura ordinaria di “variante” semplificata per variare lo strumento urbanistico comunale, riconoscendo quasi sempre un rilevante interesse pubblico all’ intervento, e ovviando anche alla eventuale sufficienza di aree destinate ad insediamenti produttivi. Si tratta di interventi derogatori che permettono di insediarsi in ambiti agricoli, e che non fanno consumo di suolo. Di fatto si permette di realizzare opere importanti e di forte impatto ambientale, su aree improprie tutelate da vincoli, e magari in infelici posizioni nel centro dei paesi.

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  5. Anonimo says:

    Per ricordare che ogni paese ha la sua zona industriale, ogni zona industriale i suoi capannoni… e la terribile bruttezza, ma tutti realizzati legittimamente – certo non dal 42′(legge n. 1140) al 67′ (legge ponte).

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  6. Anonimo says:

    Se per classe dirigente e cultura dominante si intende la linea dettata dagli industriali, per il bisogno di costruire capannoni e di conseguenza la politica è andata incontro a questi appetiti di cultura dominante, direi che succede ancora oggi. Nel mentre la popolazione NON aveva il potere di andare contro- Ecco si tratta sempre di pochi in teoria che dettano legge, ma in veneto sono tanti perchè le PMI sono il tessuto dominante, in questo senso condivido ” il: ” dunque della sua popolazione tutta” .

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