Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Pubblichiamo il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"
Pubblichiamo il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"
Art. 5.
Disposizioni finali
….. ….
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi
previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
articolo 5
Buongiorno, i bar possono riaprire?
alla lettere v) del comma 2 dell’articolo 1 cita ” …
v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
Quindi possono riaprire ?
Tale decreto si applica all’intero territorio nazionale o solo alle Regioni e Province autonome? (articolo 6)
Mi sembra che il DL non aggiunga granchè dal punto di vista “sostanziale” ai divieti già un essere. allora mi chiedo, ma soprattutto chiedo agli avvocati [che ne sanno sicuramente molto più di me]: che sia stato approvato per “mettere una pezza” ovvero superare i vizi di costituzionalità dei precedenti DPCM che stabilivano anche sanzioni penali?. E’ corretta questa lettura?
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