Il parere di compatibilità delle utilizzazioni idriche ad uso di scambio termico dell’Autorità di Bacino
Con il parere 6dis/2012 il Comitato Istituzionale dell’autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e del Fiume Piave, ha emesso le “LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPATIBILITA’ DELLE UTILIZZAZIONI IDRICHE AD USO DI SCAMBIO TERMICO CON IL BILANCIO IDROGEOLOGICO”.
In merito si ricorda che “L’art. 96 prevede, infatti, che le Autorità di bacino, nell’ambito del procedimento di rilascio delle concessioni d’acqua, comunichino il loro parere vincolante in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo dell’equilibrio sul bilancio idrico o idrologico, anche in attesa dell’approvazione del piano anzidetto”. L’obiettivo del progetto è quello di “armonizzare il perseguimento degli obiettivi di tutela dello stato quantitativo dei corpi idrici e di salvaguardia degli utilizzi idropotabili, già indicato dalla direttiva 2000/60/CE, con le esigenze di incentivare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, di cui le risorse geotermiche rappresentano una componente, come invece disposto dalla direttiva 2009/28/CE”.
Il contesto rispetto al quale si riferisce il documento qui in commento, è riconducibile a tutti quei casi in cui la derivazione d’acqua sotterranea è concessa con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775. In tali casi, infatti, è richiesto il parere vincolante dell’Autorità di bacino ex art. 96 del D.lgs. 152/2006, il quale è espresso, come già esposto in premessa, in ordine alla compatibilità della derivazione idrica con i Piani di Tutela delle Acque regionali, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico.
Per il rilascio del parere relativo ad istanze di derivazione idrica per uso scambio termico, si ricorda che l’Autorità si pone come obiettivi principali:
1) il controllo del bilancio idrico;
2) la salvaguardia della qualità delle acque (aspetti batteriologici, fisici e geochimica);
3) la tutela dell’uso idropotabile delle acque sotterranee, incluso l’uso domestico non sottoposto ad
obbligo di concessione.
dott.sa Giada Scuccato
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!