E’ impugnabile il Pdc rilasciato al CTU nominato dal giudice dell’esecuzione civile?
Segnaliamo la sentenza n. 831 del 13.6.2013, con cui il TAR del Veneto, sez. II, ha sancito l’inammissibilità di un ricorso proposto contro un permesso di costruire per demolizione, rilasciato dal comune al CTU nominato dal giudice dell'esecuzione civile, al fine di dare esecuzione ad una sentenza civile di condanna a demolire parte di un edificio per violazione delle distanze dal confine stabilite dal regolamento edilizio comunale.
Così motiva il TAR la sua decisione: “… i vizi dedotti con il ricorso principale (violazione delle norme del PATI e del PI poste a tutela del paesaggio, carenza di istruttoria con riferimento alle conseguenze della demolizione parziale sulla stabilità della restante parte dell’edificio) attengono a questioni che sono state già oggetto di cognizione da parte del Giudice dell’esecuzione per il tramite del nominato CTU, o in ogni caso, di questioni che attenendo alle modalità dell’esecuzione, possono formare oggetto solo di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma non di un autonomo ricorso al T.A.R.; altrimenti si verificherebbe una sovrapposizione ed un conflitto tra strumenti di tutela giurisdizionale.”
Quindi, se i comuni dovessero trovarsi di fronte ad un CTU del Tribunale Civile che, su ordine del Giudice dell’Esecuzione, richiedesse il rilascio di un permesso a demolire, non potrebbe che rilasciarlo: “Il titolo edilizio in esame assume il carattere di atto totalmente vincolato, avverso il quale sono deducibili solo vizi estrinseci quali l'incompetenza dell'organo emanante, o violazioni procedimentali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli n. 3757/2012).”
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