Il responsabile di un abuso edilizio è sempre destinatario dell’ordine di demolizione, anche se ha venduto il bene
Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che il vecchio proprietario, se è responsabile dell'abuso edilizio, è uno dei destinatari dell'ordinanza di demolizione o ripristino, anche se nel frattempo ha trasferito la proprietà dell'immobile.
Il Consiglio di Stato precisa che in tema di demolizione dei manufatti edilizi abusivi non esiste un vero discrimine tra l’attività conformativa e quella ripristinatoria, con la conseguenza sopra indicata circa i destinatari dell'ordinanza del comune.
Il Giudice ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza 15 luglio 1991, n. 345, nell’escludere che l'acquisizione gratuita al comune dell'opera, dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva possa operare in danno del proprietario estraneo all'abuso, ha parimenti evidenziato come esista una scissione tra la possibilità di eseguire la demolizione, anche d’ufficio, e la previa acquisizione di proprietà dell’area. E tali argomentazioni, che incidono sui poteri autoritativi dell’amministrazione, ben possono essere riportate nella fattispecie in esame, sottolineando come siano molteplici le opportunità di azione che anche la parte non più proprietaria possa porre in essere per eliminare l’abuso da lei stessa commesso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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