L’accesso civico generalizzato
Il TAR Palermo ha affermato offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.
In particolare, ha asserito che l’inerzia serbata dalla P.A. sull’istanza di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale, in quanto l’art. 5 d.lgs. 33/2013 non contempla un’ipotesi di silenzio-diniego, cioè la formazione di un provvedimento tacito di rigetto – come invece previsto dall’art. 25, co. 4 l. 241/1990 per l’accesso documentale – con la conseguenza che il vano decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 6 dell’art. 5 cit. integra una fattispecie di silenzio-inadempimento.
In ogni caso, il relativo processo seguirà il rito per l’accesso ex art. 116 c.p.a., per espresso disposto dell’art. 5, co. 7, ult. periodo d.lgs. 33/2013.
Post di Alberto Antico – avvocato
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