L’art. 7 della l.r. Veneto n. 19/2021 (Veneto Cantiere Veloce) è incostituzionale
Pubblichiamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 21 ottobre 2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – “Veneto cantiere veloce”), che ha introdotto l’art. 93-bis nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l’assetto e l’uso del territorio).
buon giorno, a oggi, 3 novembre, non mi risulta che la sentenza sia stata pubblicata sul Bur. Avete qualche notizia al riguardo? Grazie
In verità la questione è un po’ più complicata, perchè dall’articolo 30 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87 si capisce che la sentenza va pubblicata sul BUR (perchè si fa riferimento alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo: trattandosi di una legge regionale pubblicata sul BUR, anche la sentenza dovrebbe essere pubblicata sul BUR):
Art. 30.
La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di
legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di
ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda
immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della
decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e
ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di
loro competenza.
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.
L’art. 136, primo comma, della Costituzione stabilisce che la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, non espressamente richiesta in Gazzetta. Pertanto considererei la disposizione già inefficace. Chiedo però agli esperti una parola definitiva in merito.
Se non erro la Sentenza della Corte diventa efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della decisione. Non mi risulta però al momento essere stata pubblicata…
Anche se l’incostituzionalità della norma opera con efficacia ex tunc, i procedimenti definiti rimangono validi ed efficaci.
Quindi, scusate, tutte le pratiche presentate in applicazione di tale art7 e ritenute positive dalle varie amministrazioni che fine fanno ora?
era vista ….
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