Quali sono gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità su un provvedimento amministrativo già formato?

04 Nov 2022
4 Novembre 2022

Il T.A.R. Catania afferma che la pronuncia di incostituzionalità di una legge travolge i provvedimenti amministrativi rilasciati sotto la vigenza di tale legge per i quali risulta pendente un giudizio amministrativo, salvi ovviamente i rapporti “già esauriti”.

Il Caso analizzato dal Collegio concerneva un appalto e la norma dichiarata incostituzionale si riferiva al giudizio di anomalia.

Mutatis mutandis, potrebbe sostenersi l’obbligo per i Comuni veneti di annullare o inibire in autotutela, ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, i PdC o le SCIA presentati ai sensi dell’art. 7 della l.r. Veneto n. 19/2021 purché non siano ancora decorsi i dodici mesi dal perfezionamento della relativa pratica edilizia, trattandosi di rapporti “ancora pendenti”?

Voi cosa ne pensate?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Buongiorno geometra,
    a mio giudizio, se alla data di pubblicazione della sentenza della C. Cost. n. 77/2021 in G.U. n. 16 del 21.04.2021 sono già decorsi i trenta giorni previsti dalla SCIA edilizia ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 o alla SCIA alternativa al PdC ex art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune non potrebbe inibire il titolo, dato che ormai lo stesso si è consolidato.
    Rimane ovviamente salvo il potere di inibitoria in autotutela ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990 nel termine dei diciotto mesi, ma, in tal caso, il Comune dovrebbe motivare l’interesse pubblico.
    Cordiali saluti.
    Avv. Matteo Acquasaliente

    Suo post del 23 aprile 2021-

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      certo, confermo il contenuto del post dd. 23.04.2021 che si allinea con quanto commentato in data 04.11.2022, pur trattandosi di due casi differenti.
      La l.r. Veneto n. 50/2019, infatti, prevedeva espressamente la presentazione di una SCIA per regolarizzare le difformità edilizie e, quindi, se la stessa si era perfezionata col decorso dei trenta giorni, il Comune non poteva più inibirla in via ordinaria, impregiudicato l’annullamento in autotutela ravvisandone i presupposti di legge.
      Al contrario, l’art. 7 della l.r. Veneto n. 19/2021 non prescriveva alcun titolo edilizio da presentare, dato che lo stato legittimo dell’immobile derivava direttamente dalla legge. Per consolidare tale risultato, però, spesso sono state presentate alcune pratiche edilizie di manutenzione/ristrutturazione o di sanatoria.
      Ciò posto, nel caso da ultimo citato, personalmente non credo che la mera dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7 sia sufficiente per l’esercizio del potere previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 da parte dei Comuni, essendo necessario individuare un interesse pubblico prevalente che giustifichi ciò.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  2. Anonimo says:

    A me pareva Avvocato che per le. Scia si era parlato di 30gg in questo portale al tempo in cui era stata dichiatata incostituzionale la lr n 40/2019..non ricordo se l’aveva detto Lei o l avvocato Chinello

    Rispondi

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