Sanzione per il superamento della capacità ricettiva
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora una struttura alberghiera accetti clienti in misura superiore alla propria capacità ricettiva, la sanzione non può essere la chiusura della struttura, o la revoca dell’agibilità e dell’autorizzazione sanitaria, ma semplicemente la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 49 l.r. Veneto 11/2013.
Nel caso di specie, peraltro, nemmeno tale sanzione poteva essere irrogata, perché il superamento della capacità ricettiva da parte dell’albergo era dovuto al provvedimento prefettizio che ivi istituiva un centro di accoglienza straordinario.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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