Si possono fiscalizzare gli abusi in zona di vincolo paesaggistico?
La recentissima sentenza del TAR Napoli n. 4974 del 2025, depositata il 1° luglio 2025, dice di no, ma ritengo che si debba darle un valore relativo, contestualizzandola e tenendo conto delle novità apportate dal Salva Casa.
La sentenza, infatti, riguarda una ordinanza di demolizione del 2021 ed è stata emanata senza tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 32 del DPR 380 dal decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito con legge 105/2024).
Vediamo intanto cosa dice la sentenza: "5.3 Sotto connesso aspetto, neppure coglie nel segno l’ultima censura, con cui la ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione demolitoria, invocando la possibilità di ricorso alla cd. procedura di "fiscalizzazione" dell'abuso di cui all'art. 34 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (per cui per le opere eseguite in parziale difformità e quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , il dirigente dell'ufficio preposto dispone in luogo della demolizione una sanzione amministrativa più elevata).
A confutazione del motivo il Collegio intende richiamare condivisa giurisprudenza con la quale si è chiarito che non è possibile fare applicazione di tale norma per le opere realizzate, come nella specie, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai ritenute "in parziale difformità ", atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21/10/2024, n.1930). In tali casi, l’art. 27, comma 2, prevede sempre la demolizione, senza acconsentire a forme alternative di sanzione, come quella pecuniaria di cui all’art. 34 (cfr., in termini, Cons. St., Sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5421). E ancora: “L’art. 32, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede poi che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità del titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità , si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali” (così Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2020, n. 6651)".
Dopo le modifiche all'articolo 32 del Salva Casa è ora possibile che anche nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico siano individuabili parziali difformità : prima del Salva Casa, le difformità di cui al comma 1 dell'articolo 32 del DPR 380 erano considerate totali difformità dal permesso di costruire e tutte le altre difformità erano variazioni essenziali; oggi è stata abrogata la parte del comma 3 che stabiliva che tutte le altre difformità (rispetto al comma 1) erano variazioni essenziali, cosicchè possono esserci parziali difformità anche nelle zone col vincolo paesaggistico.
E quindi si possono fiscalizzare (perlomeno ragionando ora al contrario rispetto a quello che dice il TAR Napoli, in considerazione delle intervenute modifiche legislative).
Quello che non è chiaro è cosa succeda dal punto di vista del vincolo paesaggistico una volta effettuata la fiscalizzazione dal punto di vista edilizio (la fiscalizzazione ha una valenza anche paesaggistica? Non credo). Un lettore mi ha detto che secondo lui prima andrebbe trovata una soluzione paesaggistica con la Soprintendenza e poi chiesta la fiscalizzazione. Non so...
Sentenza TAR Campania 4974 del 2025
Post di Dario Meneguzzo - Avvocato
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