Il Comune può fare o meno di accendere i lampioni della pubblica illuminazione?

19 Ott 2022
19 Ottobre 2022

Molti Comuni, per ridurre i costi esorbitanti della energia elettrica, hanno deciso o stanno decidendo di non accendere i lampioni della pubblica illuminazione.

Qualche Sindaco mi chiede se il Comune possa incorrere in qualche forma di responsabilità nel fare questo (per esempio nel caso di incidenti stradali o di furti favoriti dal buio).

Ad un primo esame della questione, la situazione sembra porsi nei termini di seguito esposti.

Distinguerei due profili della questione:

1) se sia legittimo ridurre l'orario di accensione o non accendere i lampioni (nel qual caso non ci sarebbero responsabilità);

2) se il gestore della energia elettrica possa lamentarsi di minori introiti: questo sarebbe un problema se nel contratto fossero stati stabiliti tempi e/o consumi minimi. Se questi accordi ci fossero, sarebbe prudente cercare un accordo col gestore.

Per quanto riguarda il primo punto, non ho reperito una precisa disposizione che obblighi il Comune a realizzare la pubblica illuminazione in certi orari nè una disposizione che dica che, una volta che i lampioni siano stati installati sia poi obbligatorio accenderli.

In verità non ho avuto modo di spulciare i regolamenti o le deliberazioni comunali per verificare se per caso il Comune si sia in qualche modo autoimposto obblighi di questo tipo.

Supponendo che il Comune non abbia deliberato in materia, non risulta, però, ben chiaro in quale modo il Comune possa disciplinare ora tale questione al fine di limitare gli orari di accensione.

Alcuni Comuni (per esempio Correggio e Camposampiero) lo hanno fatto con una ordinanza contingibile e urgente del Sindaco.

Altri Comuni (per esempio Ancona, Noventa Padovana e Fossalta di Piave) hanno provveduto con deliberazioni della Giunta (in alcuni casi stabilendo direttamente nella deliberazione l'orario, in altri casi dando indirizzi agli uffici). Noventa Padovana e Ancona hanno trovato anche un preventivo accordo col gestore.

Altri Comuni hanno approvato in Consiglio un Regolamento comunale contro l'inquinamento luminoso e per il contenimento del consumo energetico attraverso il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata. Per esempio, nel regolamento  del Comune di Borgo San Dalmazzo (in provincia di Cuneo), si legge che le fonti normative in materia sono le seguenti:

"Articolo 3 - Inquadramento normativo A titolo non esaustivo si elencano le principali normative in materia di illuminazione pubblica e pubblicitaria e di inquinamento luminoso aventi carattere nazionale, regionale e comunale:

a) Normative regionali e statali • Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” • Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 "Nuovo Codice della Strada" • D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" • Decreto legislativo 360/93 "Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada" approvato con Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 • D.M. 12/04/95 Supp. ordinario n.77 alla G.U. n.146 del 24/06/95 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani Urbani del traffico" • D.P.R. 503/96 : "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche" • Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" • Allegato II Direttiva 83/189/CEE legge del 21 Giugno 1986 n.317 sulla realizzazione di impianti a regola d’arte e analogo DPR 447/91 (regolamento della legge 46/90) • UNI 11248 in merito all’ “Illuminazione stradale”

 b) Regolamenti Comunali vigenti • Regolamento Igienico-Edilizio approvato con delibera C.C. n. 25 in data 07/07/2005 • Regolamento Comunale sulla disciplina dell’installazione di mezzi pubblicitari e tende approvato con delibera C.C. n.84 in data 18/12/1997 in ultimo modificato con delibera C.C. n. 43 in data 23/06/2008".

Va evidenziato che nel Veneto esiste anche la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17, la quale, peraltro, non indica gli orari, e che esistono ulteriori norme UNI in materia (13201 - 2; 13201-3; 13201-4).

Personalmente mi orienterei su una deliberazione, perlomeno della Giunta.

Però sarebbe molto utile conoscere anche l'opinione dei lettori di Italiaius su queste questioni.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

1 reply
  1. Simone Barbaro says:

    Avv. Menegozzo, grazie per il suo articolo e per i riferimenti giurisprudenziali, le concludioni sono pienamente condivisibili. Infatti, non esistono regolamenti per l’gli orari di apertura e di chiusura dei sustemi di pubblica illuminazione, poiché la “responsabilità” della sicurezza stradale e pubblica non ha un periodo temporale prefissato, ma é imputabile al “gestore” h24.
    Per esempio, ogni quanto é necessario riascoltare una strada Comunale?
    Non ci sono regolamenti che prevedano ti tempi fi ali interventi, poiché la responsabilità é legata agli standard di sicurezza e al buonsenso del Gestore che deve utilizzare il principio del “buon padre di famiglia”.
    Ora, se nei Comuni che hanno adottato queste Delibere, si verifica un incidente stradale, oppure eventi che interessano la pubblica incolumità e/o sicurezza, come stupri, furti, infortuni a pedoni, imputabili alla scarso o assente illuminazione il gestore dell’impianto di pubblica illuminazione dovrà risponderne, in parte o totalmente, nelle sedi opportune.
    Alcuni riferimenti nel campo assicurativo a questo link https://www.assicurazioni-alessandria.it/sicurezza-stradale/incidente-su-strada-buia-o-poco-illuminata/#:~:text=Secondo%20il%20Decreto%20Ministeriale%20del,incolumit%C3%A0%20di%20conducenti%20e%20pedoni.
    Saluti.

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