Nel procedimento di VIA non si può applicare il silenzio-assenso tra Pubbliche amministrazioni
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all’art. 25 d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) non è applicabile il cd. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis l. 241/1990, trattandosi di un procedimento in cui le disposizioni del diritto dell’UE (in particolare, la dir. 2011/92/UE) richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (cfr. art. 17-bis, co. 4 l. 241/1990).
Post di Alberto Antico – avvocato
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