Autorizzazioni all’apertura di un passo carraio
Nel caso di specie, una società presentava domanda di PdC per l’esecuzione di opere di recinzione interna e di apertura di un nuovo accesso carraio sul lato nord del fondo di sua proprietà, giacché esso risultava privo di un accesso alla via pubblica consono all’attività da svolgersi nel complesso industriale.
Il Comune emanava un preavviso di rigetto, chiedendo alla società di presentare uno schema di convenzione/atto unilaterale d’obbligo ex art. 28-bis T.U. edilizia. La società presentava la bozza, ma il Comune denegava il PdC, evidenziando il negativo impatto sulla viabilità pubblica dell’accesso carraio progettato.
Il TAR Veneto ha annullato tale diniego, rilevando che il Comune aveva ivi compiuto valutazioni proprie di altra sede procedimentale: infatti, l’apertura di accesso carraio deve essere autorizzata dall’Ente proprietario della strada ex art. 22 del Codice della strada, in base alle condizioni individuate dagli artt. 45-46 del relativo Regolamento d’esecuzione; se poi l’apertura del passo carrabile implichi anche una trasformazione del territorio, l’intervento deve essere assentito altresì dal punto di vista edilizio. Le due valutazioni però rimangono distinte.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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ARCHITETTO. NEI PROCEDIMENTI unici SUAP sono già citati gli estremi anche ai sensi dei codice della strada…
Interessante, ho sempre sostenuto che l’autorizzazione ai sensi del Codice della strada costituisse atto autonomo rispetto al titolo edilizio e mi fa piacere che questa sentenza confermi questa convinzione.
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