18 Luglio 2016
L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 disciplina il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, di proprietà dello Stato, di Regioni, Province, Comuni, altri Enti pubblici e delle Persone giuridiche private senza scopi di lucro.
In materia rilevano anche l’articolo 10, comma 5 (qualificazione dei beni culturali) e per l’articolo 54, comma 2, lettera a) (alienazione di beni culturali).
In origine il termine per gli immobili era di 50 anni ed è stato elevato a 70 dall’articolo 4, comma 16, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011.
Però l’articolo 217, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha abrogato l’articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ad eccezione dei commi 13 e 14.
Il problema che si pone è se tornino in vigore l’articolo 12, comma 1, l’articolo 10, comma 5, e l’articolo 54, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, nella versione originaria, che prevedeva il termine di 50 anni anche per gli immobili pubblici.
Chissà chi lo sa...
post di Dario Meneguzzo - avvocato
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