Deposito tardivo di documenti nel processo amministrativo
Può essere autorizzato ex art. 54 c.p.a. il deposito tardivo di documenti in replica ad un elaborato peritale di controparte depositato nel termine di 40 gg., purché la produzione cui si intende replicare sia avvenuta in limine alla predetta scadenza e si tratti di controdeduzioni strettamente “tecniche”.
Il Giudice di secondo grado della Regione Sicilia fornisce una propria teoria applicativa dell’art. 54 c.p.a., accogliendo l’eccezione svolta nel giudizio da una parte che contestava la tardività di una produzione documentale avvenuta nel termine di 20 giorni antecedente l’udienza di discussione, ossia nella modalità di allegato ad una memoria di replica: il tutto, secondo la parte, ben oltre il termine di 40 giorni per il deposito di documenti.
Ricordando la perentorietà dei termini fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a., il CGARS ha osservato che la deroga ex art. 54 c.p.a. nella fattispecie si sarebbe anche potuta concedere, atteso che le note tecniche di controparte erano state depositate giusto nel termine di 40 giorni e non sarebbe stato più possibile allegare documenti di replica; tuttavia, l’interessato non solo non aveva richiesto alcuna autorizzazione al Giudicante, ma aveva poi depositato le osservazioni tecniche a corredo dell’ultima memoria disponibile, impedendo così una controreplica.
Tali documenti, pertanto, non erano utilizzabili da parte del Giudice per fondare il proprio convincimento, in quanto non era stata consentita l’instaurazione del contraddittorio sulla produzione tardiva.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato Read more →
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