20 Febbraio 2017
L'articolo 64 della L.R. del Veneto n. 30/2016 contiene l'interpretazione autentica della L.R. 14/2009 e stabilisce che il piano casa deroga alla distanze dai confini previste dallo strumento urbanistico comunale.
La legge di interpretazione autentica è stata emanata in risposta alla sentenza del TAR Veneto n. 1128 del 2016, che aveva escluso che il piano casa potesse derogare alle distanze minime dal confine previste dal piano comunale.
Il problema è quindi definitivamente risolto?
Non proprio.
Un Comune vicentino, infatti, si è rifiutato di applicare la legge di interpretazione autentica e ha inibito una DIA per il piano casa in deroga alla distanza dai confini.
Nel provvedimento il Comune scrive che nella sentenza n. 1128 del 2016 il TAR aveva spiegato che le disposizioni dello strumento urbanistico in materia di distanza dai confini sono integrative delle disposizioni di cui agli articoli 872 e 873 del codice civile e, perciò, inderogabili dal piano casa, in quanto normativa statale.
Il Comune non ha detto in modo esplicito che la legge è illegittima costituzionalmente, ma ha detto che essa non è idonea a derogare alle distanze dai confini.
L'interessato ha impugnato l'inibitoria davanti al TAR del Veneto, sostenendo che essa è illegittima per violazione dell'articolo 64 della L.R. del Veneto n. 30/2016 o addirittura nulla, per difetto di attribuzione del Comune, in quanto spetta alla Corte Costituzionale decidere se una legge è costituzionalmente legittima.
Il TAR Veneto ha fissato l'udienza per il 16 marzo 2017.
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