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La mancata indicazione degli oneri di sicurezza c.d. aziendali o specifici non determina sempre ex se l’esclusione dalla gara

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 10 luglio 2013, n. 3706, dopo aver analizzato la diversa natura degli oneri di sicurezza c.d. da interferenza da quelli c.d. aziendali o specifici, ritiene che, laddove la stazione appaltante non abbai predisposto un modello ad hoc per quest’ultimi e di conseguenza l’operatore economico non li abbia indicati, ciò non determina sempre l’automatica esclusione della ditta: “5.5. Ciò posto, data per conosciuta la distinzione tra oneri di sicurezza per le interferenze, nella misura predeterminata dalla stazione appaltante, e oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica (v. Cons. St., III, n. 212/2012), è molto probabile che nel caso in esame la stazione appaltante nel bando abbia inteso fare riferimento solamente ai costi del primo tipo, come dimostra la precisazione in merito alla loro non modificabilità; lasciando i concorrenti “liberi” di quantificare e di graduare i propri costi della sicurezza, la cui previsione costituisce peraltro un obbligo di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, co. 3 bis e 87, co. 4, del Codice dei contratti e dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

5.6. La mancata indicazione, almeno in termini chiari e comprensibili, di tali costi, da parte di Elisicilia, pone la questione delle conseguenze derivanti da simile omissione: se ciò comporti per ciò solo la radicale ed immediata esclusione dalla gara oppure se tale esclusione sia possibile solamente all’esito – si intende, ove negativo - di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme.

La Sezione non ignora come su tale questione, evidentemente di cruciale importanza anche su di un piano più generale, si confrontino indirizzi ed orientamento non sempre univoci, specie nelle ipotesi in cui sia la stessa legge di gara ad omettere il richiamo ai costi propri per la sicurezza (v. Cons. St., III, n. 4622/2012 e V, n. 4510/2012, relativamente ad un appalto escluso); ed è consapevole di come debba tenersi conto anche della particolarità del caso di specie nel quale, come peraltro non infrequentemente accade, il vizio di origine è in buona parte imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando, non ha distinto tra i due tipi di costi (v. ad esempio, per un ampio riconoscimento della buona fede, Cons. St., VI, n. 4999/2012).

5.7. Si è quindi dell’avviso che, quanto meno nel caso in esame, l’omissione del concorrente non possa condurre alla sua automatica esclusione ma debba comportare, da parte della stazione appaltante, una verifica più puntuale, e meglio argomentata, di quella sin qui posta in essere.

Vale infatti sottolineare come, neppure in sede di giustificazioni, l’amministrazione ha approfondito tale aspetto (cfr. nota del 27.6.2012 con cui le giustificazioni sono state richieste con riferimento a: organizzazione aziendale; forniture e disponibilità materiali; produttività); e come la stessa linea difensiva di Elisicilia presenti margini di innegabile ambiguità, laddove da un lato sembra sostenere che i costi propri sarebbero compresi nei ricordati 62.000 euro indicati nel bando, teorizzando che altrimenti sarebbero sovrastimati (cfr. memoria 20.5.2013 a p. 3), e dall’altro parrebbe suggerire che quegli stessi costi, interni, possano trovare la loro copertura tra le spese generali, quantificate complessivamente in misura pari ad euro 52.172,70 (cfr. sempre memoria 20.5.2013 a p. 4) e/o grazie alla percentuale di utile indicata, pari all’8% (p. 5).

5.8. In questi termini la censura, contenuta nel terzo degli originari motivi aggiunti, è fondata ed il suo accoglimento comporta l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Elisicilia e pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di un nuovo e motivato esame in merito alla congruità dell’offerta economica, con particolare riferimento ai costi interni della sicurezza nonché, a fronte delle articolate allegazioni di GSA, anche del costo del lavoro.

5.9. Dopodiché, solamente a seconda dell’esito di tale riesame, la stazione appaltante procederà ad aggiudicare la gara in favore di Elisicilia oppure procederà allo scorrimento della graduatoria”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 3706 del 2013

Il CIVIT approva le Linee Guida per trasparenza e integrità 2014-2016

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Il CIVIT ha approvato il  Testo definitivo  delle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”‏.

Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”

Delibera n. 50_2013 – formato PDF scansionato (449 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato ods (42 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato pdf (172 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato excel (174 Kb)

Allegato 1.1 – nota esplicativa lista obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – documento tecnico

Allegato 3 – scheda programma portale

Allegato 4 – monitoraggio OIV avvio ciclo

Allegato 5 – calendario

Pubblicato un commento organico alla legge sul commercio della Regione Veneto

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Segnaliamo che è stato pubblicato un commento organico alla l. r. Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012 in materia di commercio, a cura di Sergio Dal Prà e Guido Sartorato.

Il libro è stato scritto in collaborazione con numerosi avvocati e professori universitari.

Esso non è attualmente in commercio, ma è reperibile presso gli autori.

Pubblichiamo la copia dell'introduzione, con l'elenco degli autori dei commenti.

libro legge commercio

Il CDS afferma che il confinante che perde la visuale sul lago ha interesse a impugnare il titolo edilizio del vicino

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

Segnaliamo la sentenza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 3696/2013 dell’8/7/2013, che ha riformato la sentenza del TAR Veneto, sezione second, n. 959/2012 (commentata su Venetoius in data 10/07/2012).

Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avvero il permesso di costruire rilasciato al confinante ai sensi del c.d. “Piano Casa”; la motivazione era la seguente: “la parte ricorrente non abbia dato prova, e riscontro alcuno, circa il presumibile danno patrimoniale, o l’eventuale lesione – anche solo potenziale -, che avrebbe potuto subire e, in ciò, al fine di far desumere l’esistenza di un effettivo, differenziato e qualificato, interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.” permesso di costruire del vicino.”.

Il Giudice d’appello ha invece affermato, in parziale difformità ad alcuni suoi precedenti citati anche dal TAR Veneto (Sez. IV, Sent., 30-11-2010, n. 8364), che:

 “la regola sancita dall’art. 31, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (secondo cui “chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”) (…) riconosce una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa. Di conseguenza, è legittimato a impugnare la concessione edilizia ad altri rilasciata chi, lamentando la lesione dell'interesse a godere della veduta, dimostri la titolarità di una costruzione in area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori, anche se non abbia fornito la prova che questi ultimi abbiano cagionato un danno, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell'azione (cfr. per tutte, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744).

Il ricorrente, che lamentava la perdita della vista del lago di Garda e del contorno montano, per effetto della nuova costruzione, e il deprezzamento che, come conseguenza di ciò, l’immobile di sua proprietà avrebbe subito, ha così  visto riconosciuto il suo interesse a ricorrere.

avv. Marta Bassanese

CDS 3596_2013

 

SOS tecnico: questione sulle linee vita ex art. 79 bis L.R. 61/1985

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

A un tecnico comunale  si è posto il problema qui sotto descritto. Qualcuno ha idee su come risolverlo?

Visto l’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., reso attuativo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2774/2009 e n. 97/2012;

Si chiede se nel caso di costruzione di un fabbricato con sagoma difforme rispetto a quanto autorizzato negli anni ’70, il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sia subordinato anche al rispetto degli obblighi di cui all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. – predisposizione delle linee vita. Nel caso invece che la sanatoria non sia ammissibile perché non vi è la doppia conformità, ma fosse applicabile l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. col mantenimento della parte non conforme allo strumento urbanistico, l’obbligo delle linee vita sussiste lo stesso? E se il tetto è fatto in modo che sia impossibile realizzare le linee vita (per farle bisognerebbe demolire tutto)?

Un tecnico comunale

 

Il piano casa deroga anche ai vincoli di non edificazione in zona agricola di cui alle L.R. 58/78 e 24/1985

10 Lug 2013
10 Luglio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 929 del 2013.

Scrive il TAR: "2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall’art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.
2.2 L’esame dell’art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l’immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull’immobile, nell’intento di tutelare il “consumo” del fondo agricolo.
2.3 Si consideri, ancora, che l’esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l’Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell’esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell’area e, concludendo, con l’esprimere una valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell’ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l’edificazione sopra una struttura già esistente.
2.4 Le caratteristiche degli stessi vincoli, la loro costituzione in conseguenza del rilascio di una precedente concessione edilizia, la finalità degli stessi di tutelare il suolo agricolo dalla realizzazione di nuove costruzioni, integrano il venire in essere di elementi e caratteristiche che permettono di qualificare gli stessi, quali vincoli a carattere relativo.
2.5 Ne consegue come l’imposizione dei vincoli di cui si tratta, lungi dal trovare il fondamento in una disposizione di legge a carattere nazionale, deve essere ricondotta all’applicazione di una disciplina prettamente comunale (le Norme di attuazione sopra citate) e, quindi, ad una normativa strettamente correlata al territorio nell’ambito del quale essa incide.
2.6 E’, altresì, evidente come detti vincoli, in quanto assimilabili alle prescrizioni urbanistiche delle singole aree, non sono suscettibili di essere assimilati ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 della L. n. 47/1985, circostanza quest’ultima che avrebbe consentito di ritenere inderogabili le prescrizioni in esse contenute.
2.7 Detta interpretazione risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l’ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata.
3. In considerazione a quanto sopra risulta legittimo il comportamento dell’amministrazione comunale che, nel permesso di costruire, ha esaminato la natura del vincolo in relazione alla disciplina sul c.d. piano casa, affermandone la sua derogabilità proprio in funzione dell’ampliamento richiesto".

sentenza TAR Veneto 929 del 2013

Questioni concernenti l’edificazione in zona agricola

10 Lug 2013
10 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 929, affronta alcune importanti questioni concernenti l’edificazione in zona agricola.

Il caso di specie riguarda un permesso di costruire (in ampliamento) in un’area agricola sottoposta a due vincoli di inedificabilità ex art. 7, c. 1, l. r. Veneto n. 58/1978 secondo cui: “All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni previste dalla presente legge, verrà istituito un vincolo di “non edificazione” accettato dal Comune, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati agli articoli precedenti”.

Parte ricorrente censura che il permesso di costruire rilasciato dall’Amministrazione comunale violi gli artt. 44 e 45 l. r. Veneto n. 11/2004 disciplinanti l’edificabilità nelle zone agricole. Il T.A.R., però, afferma la legittimità dell’intervento edilizio che, comportando l’edificazione sopra un garage interrato, non determina consumo di suolo agricolo: “2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall’art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.

2.2 L’esame dell’art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l’immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull’immobile, nell’intento di tutelare il “consumo” del fondo agricolo.

2.3 Si consideri, ancora, che l’esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l’Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell’esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell’area e, concludendo, con l’esprimere una valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell’ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l’edificazione sopra una struttura già esistente”.

Il Collegio, fermo restando che quanto esposto “risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l’ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata”, ritiene “relativi” i vincoli di inedificabilità gravanti sull’area agricola: tali vincoli infatti sono equiparabili alle prescrizioni urbanistiche comunali derogabili dal Piano Casa, al contrario dei vincoli (inderogabili) di inedificabilità assoluta ex art. 3 l. n. 47/1985.

Priva di fondamento è anche l’impugnativa secondo cui l’art. 9 l. r. Veneto n. 14/2009 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso di impedire gli ampliamenti nelle aree dichiarate inedificabili: sul punto si legge che “6.1 Detta norma, nel far riferimento alle aree dichiarate inedificabili con provvedimento amministrativo, prevede una disposizione (la lettera d), diretta ad escludere l’applicazione della c.d. legge sul piano casa in quelle aree ritenute di inedificabilità assoluta, in quanto così classificate da una disposizione di legge o da una sentenza o da un provvedimento amministrativo.

6.2 L’esame del contesto in cui è inserito il riferimento al “provvedimento amministrativo” consente di ritenere come quest’ultimo debba essere necessariamente riferito ai vincoli e alle prescrizioni che trovino il fondamento in una disposizione di carattere nazionale.

6.3 E’ evidente, allora, come detta norma abbia inteso sancire l’inedificabilità di quelle aree sottoposte, ad esempio, ad un vincolo preordinato all’esproprio o a quei vincoli riconducibili all’applicazione di leggi speciali, introducendo una disposizione nell’ambito della quale il riferimento ai “provvedimenti amministrativi” costituisce una “chiosa”, dal carattere evidentemente residuale, di un principio a carattere generale e pur sempre riferito ai vincoli di inedificabilità assoluta”.

Infine, per quanto riguarda i requisiti dell’imprenditore agricolo, il Collegio afferma che: “5. Sul punto va rilevato come sia, l’art. 4 della L. Reg. 24/85 sia, ancora il vigente art. 44 comma 5 della L. Reg. 11/2004, consentono l’edificazione, seppur entro un determinato limite di volumetria, prescindendo dal requisito soggettivo sopra individuato e, ciò, nel momento le disposizioni di cui si tratta fanno riferimento alle costruzioni e ai fabbricati esistenti in zona agricola.

5.1 E’, inoltre, necessario considerare che l’art. 5 della L. Reg. n.30/2010 ha di fatto introdotto un’interpretazione “autentica” dell’art. 44 sopra citato, rendendo ammissibili gli interventi previsti nella stessa disposizione e, ciò, a prescindere sia dal possesso del requisito soggettivo sopra ricordato sia, ancora, della presentazione del piano aziendale”.

dott. Matteo Acquasaliente

Appunti in vista del terzo piano casa

09 Lug 2013
9 Luglio 2013

Pubblichiamo il testo della relazione dell'avv. Dario Meneguzzo sul terzo piano casa (che la Regione Veneto intende approvare), esposta al convegno di Cortina del 5-6 luglio 2013, organizzato dalla Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.

Relazione Dario Meneguzzo convegno Cortina 2013

Il piano di riordino territoriale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

09 Lug 2013
9 Luglio 2013

Il 28 giugno 2013 la Giunta Regionale Veneto ha approvato il provvedimento CR n 74 intitolato “Legge Regionale n. 18/2012, art. 8. Approvazione Piano di riordino territoriale. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 8, comma 8, L.R. n.18/2012.”.

Pubblichiamo sulla questione una nota della dott.sa Giada Scuccato.

PIANO Riordino territoriale

Un tecnico comunale chiede un aiuto ai lettori a proposito delle zone agricole

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Ho ricevuto una richiesta per l'ampliamento di un annesso rustico in base alla nuova LR 11/2004 art. 44. Il PI , prevede il cambio d'uso per un volume complessivo di 400 mc, senza altro ampliamento ulteriore. La legge dice che: "Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43."

Allora:

1 se rispettiamo la schedatura, si fa solo il cambio d'uso e non l'ampliamento fino agli 800 mc;

2 se applichiamo l'articolo 44 (che stabilisce che: "Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”) l'annesso rustico da 400 diventa 800; magari poi gli applico il piano casa  e per magia ho il mio edificio di 960 mc urbanistici; con altri volumi non conteggiati ottengo circa 1300 mc su cui posso fare 2 unità abitative.

Il Comune ha circa 28 schede del genere e altri annessi, garage e altro, non schedati che non so, pertanto si potrà avere potenzialmente circa 50-60 nuove unità abitative in zona agricola......interessante !

Cosa faccio?

Grazie

Un tecnico comunale

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