SOS tecnico: questione sulle linee vita ex art. 79 bis L.R. 61/1985
A un tecnico comunale si è posto il problema qui sotto descritto. Qualcuno ha idee su come risolverlo?
Visto l’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., reso attuativo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2774/2009 e n. 97/2012;
Si chiede se nel caso di costruzione di un fabbricato con sagoma difforme rispetto a quanto autorizzato negli anni ’70, il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sia subordinato anche al rispetto degli obblighi di cui all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. – predisposizione delle linee vita. Nel caso invece che la sanatoria non sia ammissibile perché non vi è la doppia conformità, ma fosse applicabile l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. col mantenimento della parte non conforme allo strumento urbanistico, l’obbligo delle linee vita sussiste lo stesso? E se il tetto è fatto in modo che sia impossibile realizzare le linee vita (per farle bisognerebbe demolire tutto)?
Un tecnico comunale
scusate, a precisazione del mio precedente commento, segnalo che l’applicabilità del 79 bis anche sulle opere oggetto di sanatoria è confermata dalla dgrv 97 del 31.01.2012 al paragrafo “campo di applicazione”, saluti
Riporto le tre condizioni che si devono verificare contemporaneamente affinche sia obbligatoria la predisposizione della documentazione di cui all’art 79 bis e DGR 97/12.
1. sono interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è
necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal
31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa
la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22,
comma 3, DPR 380/01).
2. hanno per oggetto porzioni edilizie ovvero manufatti comunque denominati che, per loro
natura, tipologia o per il soddisfacimento di requisiti previsti dalle norme, richiedano la
programmazione di successivi interventi di manutenzione
3. riguardano opere la cui successiva manutenzione richiede l’accesso su coperture o pareti
esterne ed espone l’operatore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii).
Come si vede, la seconda condizione è quella discriminante.
Deve essere richiesto un programma di manutenzione (che la nota 1 a piè di pagina della citata DGR ben spiega) ai sensi della nrma UNI 8364.
Normali interventi di riparazione non prevedibile volti a “a ricondurre i componenti dell’opera alle condizioni iniziali” non comportano l’obbligo di cui al 79 bis.
Mi pare invecie che sia obbligatorio adempiere a tali obblighi in presenza di pannelli solari e/o fotovoltaici che richiedono certamente interventi di manutenzione e di pulitura ed in tutte quelle strutture dove sia obbligatorio, per il corretto funzionamento delle stesse, attuare un piano di manutenzione programmato.
Tale circostanza mi è stata confermata ad un convegno-corso nel 2012 a cui hanno partecipato anche coloro i quali hanno scritto la DGR.
Saluti
innanzi tutto, complimenti per il quesito, perchè pone l’attenzione su un tema forse trascurato. A mio avviso, sarebbe importante richiedere il rispetto della norma sia in caso di richiesta di accertamento di conformità ai sensi art. 36 dpr 380/2001 (doppia conformità), sia nel caso di “regolarizzazione” (ma non sanatoria) ai sensi at. 34 dpr 380/2001.
Per quanto riguarda il caso delle opere sanabili, comunque, l’argomentazione è più semplice perchè, a mio avviso, il principio da rispettare è che il titolo edilizio debba essere rilasciato nel rispetto delle norme vigenti all’atto del rilascio e quindi anche quelle relative al rispetto dell’art. 79 bis. .buona giornata a tutti
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