Il TAR Veneto rileva che gli interventi in zona agricola sono ammessi anche in assenza dei requisiti soggettivi previsti, in linea generale, dall’art. 44 l. R.V. n. 11/2004, solamente se comunque conformi agli strumenti urbanistici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’applicabilità dell’art. 44, co. 5 della l. R.V. n. 11/2004, sulle possibilità edificatorie in zona agricola, è subordinata alla verifica del rispetto della disciplina urbanistica, e in particolare di quella paesaggistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’unicità dell’accesso costituisce requisito essenziale e indefettibile per qualificare l’unicità del compendio abitativo come espressamente stabilito dall’art. 2, lett. h l.r. Veneto 24/1985.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del condono, in particolare quello disposto dal d.l. 269/2003, come convertito, distinguendone gli effetti di diritto penale da quelli di diritto amministrativo.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo contro l’art. 1 l.r. Veneto 27/2021, il quale sostituisce l’art. 4, co. 1-bis l.r. Veneto 21/2004, prevedendo che l’incremento dell’oblazione prevista dalla legge sul condono, fissato dal comma 1 dell’art. 4 cit., è destinato, oltre che alle finalità indicate dal medesimo comma 1 (politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici ex art. 23 l. 47/1985), ad ulteriori finalità, e in particolare: a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare; b) agli interventi, promossi dai Comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana ex art. 6 l.r. Veneto 14/2017. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo.
Le norme poste dallo Stato vincolano le Regioni unicamente in relazione alla misura dell’oblazione, ai relativi termini di versamento, ed in genere alle relative articolazioni procedimentali ed organizzative.
Spetta alle Regioni invece la destinazione degli introiti che riscuotono per effetto dell’incremento alla misura dell’oblazione fissata dalla legge, consentito dall’art. 32, co. 33 d.l. 269/2003.
Post di Daniele Iselle
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La Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con la delibera n. 3 del 21.12.2021, approvava l’aggiornamento al PGRA, con un provvedimento rubricato “II ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 e corrispondenti misure di salvaguardia”, reperibile al seguente link: https://distrettoalpiorientali.it/wp-content/uploads/2020/05/DeliberaPGAAO_21dic2021_3.pdf.
L’art. 4 della citata delibera del 2021 stabilisce che, con l’aggiornamento del PGRA, cessano di avere efficacia i Piani per l’Assetto idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi orientali per la parte idraulica, nonché i Piani stralcio della sicurezza idraulica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, co. 5 N.T.A. Si possono preventivare fin d’ora alcune difficoltà di coordinamento intertemporale tra le varie normative.
Infine, sono affidati ai singoli Comuni gravosi e delicati compiti di stima dei rischi connessi ai corsi d’acqua minori.
Il T.A.R. Veneto affronta alcune questioni relative al cd. Piano Casa.
Il Collegio, in particolare, ricorda che l’art. 9 della legge che vieta sia l’applicazione della stessa per gli edifici ricadenti nel centro storico che risultano dotati di grado di protezione che non consentono l’intervento sia per gli immobili soggetti a specifiche di tutela tutela, deve essere letto in senso restrittivo, ovvero si applica solo alle costruzioni soggette a puntuale schedatura e/o tutelate in modo specifico dallo strumento urbanistico, stante la portata derogatoria della legge regionale in esame.
Analogamente il Collegio si concentra sul concetto di zona propria, chiarendo che esso rileva solo per l’edificio cd. generato e non per quello cd. generante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda l’impossibilità di applicare la disciplina premiale del cd. Piano Casa (l. R.V. n. 14/2009) agli immobili anche solo parzialmente abusivi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 17 l.r. Veneto 14/2019, nel dettare la disciplina transitoria dal Piano Casa al Veneto 2050, dispone che gli interventi regolati dalla l.r. Veneto 14/2009, cd. Piano Casa, per i quali la SCIA o la richiesta di PdC siano stati presentati entro il 31.03.2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale.
Il TAR ha dato atto di non ravvisare profili di incostituzionalità di questa norma di diritto intertemporale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi previsti e consentiti dalla l.r. Veneto 14/2009, cd. Piano Casa, sono affrancati dalle misure di contenimento del consumo di suolo, sia nel periodo transitorio, sia successivamente a regime, fatta salva l’impossibilità di cumulo delle premialità previste dai due testi normativi (cfr. art. 12 l.r. Veneto 14/2017).
Post di Alberto Antico – avvocato
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