Catering: criterio per distinguerlo dalla ordinaria ristorazione – può essere svolto in locali propri del soggetto che somministra alimenti e bevande?
Il Consiglio di Stato, in sede di parere su un ricorso straordinario, si occupa di individuare il tratto distintivo del catering rispetto alla somministrazione ordinaria di alimenti e bevande (ristorazione).
In particolare, assumeva un ruolo cruciale per la controversia esaminata la possibilità, sulla base della legge della Regione Veneto n. 29/2007, che il catering possa essere effettuato presso il domicilio del committente, anche nel
caso in cui questi scelga a tal fine un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande (locale che, nel caso di specie era attiguo a quello di lavorazione degli alimenti).
Il parere conclude che, al fine di evitare che abbiano a verificarsi fenomeni elusivi tali da presentare come catering attività in realtà poste in essere con i caratteri sostanziali propri della somministrazione di alimenti e bevande tout court, ci si debba attenere scrupolosamente al precetto contenuto nella stessa legge regionale, laddove, all’art. 3, comma 1, lettera h), individua con adeguata precisione il domicilio del consumatore.
Però tale domicilio va inteso in senso ampio: esso consiste nella privata dimora del consumatore/committente, nonché nel luogo in cui egli/ella si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari e, quindi, può essere anche un locale del soggetto effettua il servizio (riservato a uno specifico consumatore e ai suoi invitati).
Ringraziamo sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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