Si può installare un ascensore in un condominio?
Il TAR Veneto, dopo una pregevole ricostruzione dei corposi avvicendamenti normativi in materia, ha posto i seguenti principi:
- a) l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile o giardino condominiale è qualificabile in termini di “innovazione” (art. 1120 c.c.);
- b) la decisione di assoggettare il cortile/giardino condominiale a siffatta “innovazione” deve essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze ridotte di cui all’art. 2, co. 1 l. 13/1989;
- c) in assenza di siffatta delibera condominiale, ai sensi dell’art. 2, co. 2 l. 13/1989, i condòmini interessati al superamento delle cd. barriere architettoniche sono legittimati esclusivamente ad installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili o a modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Post di Alberto Antico – avvocato
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