Il rigetto “in limine” dell’istanza di VIA
Il TAR Veneto ha affermato la legittimità di un provvedimento che (pur recando il nomen iuris di archiviazione, in realtà) respingeva in limine la domanda di VIA del privato riferita alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti in area fluviale, non essendo tout court consentita dai sovraordinati Piano stralcio per l’assetto idrogeologico e Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali.
La preclusione sancita dai due piani di gestione rendeva concretamente inutile, se non dispendiosa, anche in termini temporali considerati gli adempimenti pubblicitari imposti in fase di VIA, una più approfondita disamina del progetto nella sede conferenziale di cui all’art. 27-bis del codice dell’ambiente. Motivo per cui il rigetto in limine dell’istanza sul progetto del privato, le cui criticità invero erano emerse sin dal cd. screening VIA, risultava assunto anche nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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